Il 23 novembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Ministero dell’interno riguardante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali.
Il 2 gennaio 2019, all’interno del DM 03/08/2015 verrà introdotta la nuova regola tecnica verticale di prevenzione antincendi per le attività commerciali di superficie lorda superiore a 400 metri quadri.
La RTV verrà inserita nella sezione V del codice e si andrà a sommare alle regole tecniche già presenti all’uscita del nuovo codice, ovvero:
- Aree a rischio specifico
- Aree a rischio per atmosfere esplosive
- Vani degli ascensori
E alle regole tecniche aggiunte successivamente ovvero:
- Uffici DM 08/06/2016
- Attività ricettive turistico-alberghiere DM 09/08/2016
- Autorimesse DM 21/02/2017
- Attività scolastiche DM 07/08/2017
La nuova Regola Tecnica Verticale si potrà applicare alle attività commerciali, di nuova costruzione o esistenti, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o di nuova realizzazione.
Si potrà altresì applicare in alternativa alla regola tecnica tradizionale riguardante le attività commerciali di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.
CHE COSA CAMBIA?
La nuova regola tecnica potrà essere applicata sia per le nuove costruzioni che per le costruzioni preesistenti all’entrata in vigore del codice.
Cambierà il tipo di approccio, rispetto ad una norma tradizionale, permettendo di ricorrere per ogni profilo di rischio ad una soluzione conforme o ad una soluzione alternativa.
Le attività commerciali saranno classificate in base alla loro dimensione e al numero di piani di cui si compone l’edificio al lordo di depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale.
La presenza di locali interrati o seminterrati di uno o più piani inciderà sul profilo di rischio.
La linea seguita da questo decreto, risulta essere di approccio più semplice per le attività più piccole riconducibili alla categoria A del DPR 151/2011 ovvero quelle di superficie inferiore a 1500 m², mentre diventa più complesso quando la superficie aumenta, e/o quando risultano essere presenti aree a maggior rischio incendio come per esempio depositi o magazzini con alto carico di incendio.
Sarà inoltre necessario valutare la presenza di aree a rischio, dove ad esempio si effettuano lavorazioni pericolose che aumentano il pericolo di incendio o di esplosione, o aree destinate alla ricarica dei muletti.
Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali. Sulla base di questi elementi e della densità di affollamento attesa, bisognerà poi progettare l’esodo in caso di incendio.
REGOLE TECNICHE VERTICALI, ORIZZONTALI E TRADIZIONALI
Il DM 03 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, rappresenta il nuovo codice di prevenzione incendi, la regola tecnica orizzontale.
È un testo unificato e a differenza del passato è possibile applicarlo in modo più uniforme, adattandosi al meglio ai vari tipi di attività soggette e lasciando più libertà di progettazione al professionista antincendio.
All’interno del codice, alla sezione V sono state introdotte delle regole tecniche verticali per alcune attività per permettere sempre applicando il codice nella sua interezza, di avere una linea guida precisa per le diverse tipologie di applicazioni.
Questa è una sezione in fase di aggiornamento costante, sarà completa soltanto quando tutte le attività normate saranno inserite all’interno del codice con una regola tecnica verticale dedicata.
Ci sono poi le regole tecniche tradizionali, quelle che siamo abituati ad utilizzare nella progettazione da diversi anni e che hanno un tipo di approccio statico, prescrittivo, che non lascia molto spazio nella progettazione e che non permette soluzioni alternative o compensative senza ricorrere alla Deroga.
PIÙ ALTERNATIVE, PIÙ SOLUZIONI
Sia l’approccio con la regola tecnica orizzontale che con le regole tecniche verticali, ove possibile, prevede 3 tipi di soluzioni:
- Soluzione conforme
- Soluzione alternativa
- Soluzione in deroga
Conforme è un tipo di soluzione prescrittiva che se rispettata interamente non ha bisogno di dimostrazioni o valutazioni tecniche per dimostrare di raggiungere gli obiettivi di sicurezza previsti.
Alternativa è un tipo di soluzione per la quale il progettista deve dimostrare che con l’applicazione delle stesse, riesce a raggiungere gli obiettivi di sicurezza previsti.
Può essere utilizzata soltanto per le attività soggette che ricadono in categoria B o C del DPR 151/2011.
La Deroga è un tipo di soluzione da applicare esclusivamente quando non risulta possibile né la soluzione conforme né la soluzione alternativa.
In questo caso il progettista deve dimostrare che con l’applicazione di misure compensative diverse da quelle previste dal codice, si raggiungono comunque gli obiettivi di sicurezza antincendio previsti, utilizzando per esempio l’approccio ingegneristico o attraverso la riproduzione di prove sperimentali.
Scrivi un commento